BONUS PER I CONTRIBUENTI A BASSO REDDITO.

 

Roma, 06.12.2008

 

Il D.L. n. 185 del 29.11.2008, all’articolo 1, attribuisce un beneficio una tantum in favore dei nuclei familiari a basso reddito costituito da redditi da lavoro dipendente, redditi da pensione, redditi assimilati a lavoro dipendente (co.co.co.), assegni periodici corrisposti dal coniuge su provvedimento dell’autorità giudiziaria in casi di separazione, redditi da lavoro autonomo derivanti da attività non svolte abitualmente (collaborazioni occasionali), qualora percepiti dai familiari a carico o dal coniuge non a carico. Gli importi del bonus straordinario variano, a seconda della situazione familiare e del reddito complessivo 2007 del nucleo, da un minimo di duecento euro ad un massimo di mille euro, esso può essere richiesto da un solo componente ed è esente da prelievo fiscale e previdenziale, inoltre non influenza la misura di prestazioni previdenziali ed assistenziali incluso quanto relativo alla carta acquisti.

Il bonus viene erogato dai sostituti d’imposta datori di lavoro, enti pensionistici, committenti (in caso di co.co.co.) sulla base di richiesta presentata dal dipendente, pensionato o co.co.co. compilando un modello che l’Agenzia delle Entrate metterà presto a disposizione. La richiesta, che può essere presentata anche attraverso intermediari abilitati, deve essere inoltrata entro il 31.01.2009. L’erogazione del bonus avverrà entro il mese di febbraio da parte dei datori di lavoro  dei committenti ed entro il mese di marzo da parte degli enti pensionistici. Gli importi erogati dai sostituti d’imposta saranno compensati in F24 da subito, saranno indicati nel 770 ed inoltre gli stessi sostituti d’imposta dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate sia le richieste ricevute che gli importi erogati entro il prossimo 30 aprile 2009.

Qualora si intenda richiedere il beneficio considerando il reddito per l’anno 2008, allora le erogazioni avverranno entro il mese di aprile o maggio 2009 e la comunicazione all’Agenzia delle Entrate potrà avvenire entro il 30 giugno 2009.

Il bonus straordinario può essere richiesto direttamente all’Agenzia delle Entrate ed erogato da questa qualora non provveda il sostituto d’imposta.

Le informazioni qui menzionate rilevano per i condominii con dipendenti (portieri, addetti alle pulizie, ecc.) e per i condominii con co.co.co.. Dal tenore letterale della disposizione emerge che anche gli amministratori di condominio non professionisti, in quanto co.co.co., hanno diritto al bonus e possono richiederlo al Condominio o direttamente all’Agenzia delle Entrate qualora siano in possesso dei requisiti richiesti in termini di reddito complessivo e composizione del nucleo familiare.

 

(Ufficio fiscale A.N.AMM.I.)