CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'AMMINISTRATORE IN CASO DI SCIOGLIMENTO GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO
 

 

L’art. 61 delle disp. att. Codice Civile dispone che, qualora un edificio o un gruppo di edifici, appartenenti per piani o porzioni di piani a proprietari diversi, si possa dividere in parti che abbiano caratteristiche di edifici autonomi, il condominio possa essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possano costituirsi in condominio separato…lo scioglimento è deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell’art. 1136 del codice o è disposto dall’autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte di edificio della quale si chiede la separazione.

Quanto alla  legittimazione passiva, in giudizio, dell’amministratore, nel caso i comproprietari della parte che intende separarsi si rivolga all'Autorità, la giruirsprudenza con una recente pronuncia (Cass. n. 1460/08), ha precisato che non sussista legittimazione passiva dell’amministratore a rappresentare il condominio in ipotesi di divisione giudiziale ma la parte - nello specifico almeno un terzo dei condomini che richiede la separazione e la costituzione di nuovo condominio - dovrà convenire in giudizio tutti gli altri condòmini dell’intero complesso singolarmente.

Secondo la S.C., infatti, lo scioglimento del condominio determina la perdita del diritto di proprietà su talune cose, servizi ed impianti da parte di alcuni dei partecipanti al condominio originario, con conseguente modificazione proporzionale del diritto di godimento sulle cose comuni e del correlativo obbligo di partecipazione alle spese.

L’amministratore, in detto contesto, privo di un diritto all’interno del condominio, è anche, di conseguenza,  privo di legittimazione passiva nel giudizio per lo scioglimento giudiziale, mentre l’assemblea ha solo la competenza di accettare, al di fuori del giudizio, la richiesta di scioglimento.

Roma, 25.03.2008

 

Ufficio Legale A.N.AMM.I.