L’art. 61
delle disp. att. Codice Civile dispone che, qualora un edificio
o un gruppo di edifici, appartenenti per piani o porzioni di
piani a proprietari diversi, si possa dividere in parti che
abbiano caratteristiche di edifici autonomi, il condominio possa
essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possano
costituirsi in condominio separato…lo scioglimento è
deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal
secondo comma dell’art. 1136 del codice o è disposto
dall’autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei
comproprietari di quella parte di edificio della quale si chiede
la separazione.
Quanto alla
legittimazione passiva, in giudizio, dell’amministratore, nel
caso i comproprietari della parte che intende separarsi si
rivolga all'Autorità, la giruirsprudenza con una recente
pronuncia (Cass. n. 1460/08), ha precisato che non sussista
legittimazione passiva dell’amministratore a rappresentare il
condominio in ipotesi di divisione giudiziale ma la parte -
nello specifico almeno un terzo dei condomini che richiede
la separazione e la costituzione di nuovo condominio - dovrà
convenire in giudizio tutti gli altri condòmini dell’intero
complesso singolarmente.
Secondo la S.C.,
infatti, lo scioglimento del condominio determina la perdita del
diritto di proprietà su talune cose, servizi ed impianti da
parte di alcuni dei partecipanti al condominio originario, con
conseguente modificazione proporzionale del diritto di godimento
sulle cose comuni e del correlativo obbligo di partecipazione
alle spese.
L’amministratore,
in detto contesto, privo di un diritto all’interno del
condominio, è anche, di conseguenza, privo di
legittimazione passiva nel giudizio per lo scioglimento
giudiziale, mentre l’assemblea ha solo la competenza di
accettare, al di fuori del giudizio, la richiesta di
scioglimento.