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CONTRIBUENTI MINIMI – VERSAMENTO DELLA RETTIFICA IVA Roma, 04.03.2008
Coloro i quali, essendo già in possesso del numero di partita IVA al 31.12.2007, decidano di aderire al nuovo regime sostitutivo istituito dalla L. 244/2007, altrimenti noto come “FORFETTONE” dovranno considerare gli acquisti di beni strumentali di importo superiore a 516,46 euro avvenuti dal 01.01.2004. Se il coefficiente di ammortamento previsto per tali beni è inferiore al 25%, allora bisognerà procedere alla rettifica dell’IVA portata in detrazione nel periodo d’imposta in cui è avvenuto l’acquisto. L’importo della rettifica dovrà obbligatoriamente essere versato entro il 17.03.2008, unitamente all’IVA annuale con la differenza, rispetto a quest’ultimo versamento, che la rettifica IVA non potrà essere versata entro il 16.06.2008 con la sola maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese dal 17.03 al 16.06. Regole particolari valgono per la determinazione della rettifica in relazione ad acquisti di beni con contratto di leasing, sia per quanto attiene ai canoni periodici che per quanto attiene alla maxi- rata iniziale. Il versamento potrà essere rateizzato in cinque soluzioni.
Ufficio fiscale A.N.AMM.I.
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