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Roma, 04.09.2008 DETRAZIONE
IRPEF 36% - POSSIBILE SANARE GLI ERRORI SUI BONIFICI L’Agenzia delle Entrate apre la strada alla correzione delle leggerezze commesse all’atto dei pagamenti delle somme per cui si intende chiedere la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Come sappiamo, perché i condomini ottengano il diritto al beneficio fiscale, il D.M. 41/1998 prescrive che il pagamento delle spese detraibili deve avvenire con bonifico dal quale risultino i codici fiscali del condominio e dell’amministratore oltre al codice fiscale, o partita IVA, del beneficiario. E’ anche stabilito che le banche trasmettano tali dati all’Anagrafe Tributaria. Da ciò è nato il particolare tipo di bonifico che gli istituti gestiscono in maniera differente, anche sotto il profilo della modulistica, dai bonifici ordinari. Successivamente, nel 2004, è stata riconosciuta anche la possibilità di utilizzare i bonifici postali a tale fine, a patto che vengano contestualmente indicati gli stessi dati richiesti dal D.M. 41/1998. Oggi si pone il problema dei bonifici on-line in quanto non tutti gli istituti mettono a disposizione dei correntisti funzionalità on-line in grado di gestire tali tipi di pagamenti limitandosi ai bonifici ordinari che non consentono, per ragioni di spazio dei campi, di indicare tutti i codici fiscali necessari. Ebbene, con la risoluzione n. 353 del 7 agosto 2008, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la mancata indicazione di tutti i dati, compreso il riferimento alla norma, per motivi di spazio NON PRECLUDE LA POSSIBILITA’ DI USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE essendo possibile fornire successivamente tutto quanto non ha trovato capienza nella campo riservato alla causale. In tal modo l’istituto potrà successivamente regolarmente comunicare i dati all’Anagrafe Tributaria.
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| Ufficio Fiscale A.N.AMM.I. |