OBBLIGO
DI REGISTRAZIONE AL CURIT DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATI – REGIONE LOMBARDIA
L'obbligatorietà
della iscrizione al Registro e delle comunicazioni al neo costituito
Catasto degli impianti termici per la RegioneLombardia era già nota. La
novità è che il 22 luglio 2009 è stato modificato il modulo
necessario per provvedere alla registrazione ed alle comunicazioni. Il
nuovo modulo è comparso sul sito Curit, agli indirizzi che saranno
segnalati in calce a queste note ed al quale l’amministratore dovrà
collegarsi per comunicare di essere il responsabile dell'impianto ai
sensi dell’articolo nove, punto tre del D.Lgs. 192/05.
È opportuno chiarire che il nuovo modulo (scaricabile dal sito http://www.curit.it/xowiki/download/file/Allegato+L+2009.pdf)
richiede di precisare se l’amministratore sia o non sia responsabile
dell'impianto.
Pertanto, appare pressoché certo che la comunicazione debba essere
effettuata dall’amministratore di condominio anche nel caso di nomina
del terzo responsabile, e non soltanto nel caso di gestione diretta
dell’impianto, come talvolta si era ritenuto.
La recente legge Regione Lombardia n. 10 del 29 giugno 2009 e la
pubblicazione del nuovo modulo per le comunicazioni invitano ad
attenzionare gli incombenti adempimenti imposti agli amministratori di
condominio, per gli edifici che siano dotati di impianti termici
centralizzati.
Per un approdondimento della materia si rimanda alla delibera di Giunta
n. 8355 del 5/11/2008 e in particolare all'art. 16 "Amministratore
di condominio - obblighi" - L’amministratore di condominio, in
caso di impianto centralizzato è, a tutti gli effetti, a meno di nomina
di un soggetto terzo, da considerarsi responsabile dell’impianto per
l’esercizio e la manutenzione. Pertanto è tenuto a: 1) Trasmettere
all’Ente locale competente la propria nomina di amministratore di
condominio sottoscritta nell’arco di un mese solare entro e non oltre
la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta la
sottoscrizione; al medesimo. Ente comunica, con la tempistica di cui
sopra, le eventuali revoche o dimissioni dall’incarico, nonché
eventuali variazioni sia di consistenza che di titolari dell’impianto.
Le comunicazioni di cui sopra devono avvenire mediante l’utilizzo
dello schema “L” allegato alla dgr 5117/2007 e successive modifiche.
Le suddette comunicazioni, oltre che nel formato cartaceo, devono essere
trasmesse all’Ente locale competente, direttamente o attraverso le
strutture dei CAIT presenti sul territorio, anche in via telematica
tramite il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici; 2) far
rispettare il periodo di riscaldamento previsto dalla normativa di
settore; 3) far rispettare i limiti massimi ammessi inerenti la durata
di attivazione dell’impianto e Le temperature d’esercizio negli
ambienti previsti dalla normativa di settore; 4) inviare la
dichiarazione di cui al precedente cap. 10, all’ Ente Locale
competente.
Le comunicazioni relative alla nomina e revoca della qualifica
amministratore di condominio devono essere trasmesse all’Ente locale
competente, direttamente o attraverso le strutture dei CAIT presenti sul
territorio, anche in via telematica attraverso il Catasto Unico
Regionale degli Impianti Termici, previa registrazione in qualità di
amministratore di condominio. Anche nel caso in cui la responsabilità
dell’impianto viene assegnata ad un terzo deve essere trasmessa
l’assunzione del ruolo di amministratore di condominio, indicando di
non essere responsabile dell’impianto e il soggetto che assume tale
responsabilità.
Al fine di armonizzare i dati presenti sul Catasto Unico Regionale
Impianti Termici, entro il 30 settembre 2009, termine così ad oggi
prorogato, i soggetti incaricati del ruolo di Amministratore di
condominio sono tenuti a comunicare al Catasto Unico Regionale degli
Impianti Termici, (CURIT), anche la titolarità dei contratti in
essere.Al fine di comunicare all’Ente competente l’avvenuta nomina,
revoca e/o dimissioni della qualifica diamministratore di condominio, si
utilizza lo schema “L”, allegato alla dgr 5117/2007 e successive
modifiche.
Si precisa, altresì, che con la L. regione Lombardia n. 10 del
29/06/2009 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di
interesse economico generale" art. 1 lett. d) dopo il co. I°
dell'art. 27 della L. regionale n. 24/2006 "Norma per la
prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della
salute dell'ambiente in materia di certificazione energetica, è stato
aggiunto il comma 1bis "L’amministratore di condominio servito da
impianto di riscaldamento centralizzato che, entro i termini e secondo
le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai fini dell’istituzione
e gestione del catasto degli impianti termici, omette di comunicare la
propria nomina al comune o alla provincia, sulla base della competenze
previste rispettivamente dagli articoli 27, comma 1 lettera d e 28 comma
1 lettera c ,della l.r. 26/2003, incorre nella sanzione amministrativa
da € 100,00 a € 600,00
Fermo quanto sopra, si rimanda al sito http://www.curit.it/ (per la home
page del sito da utilizzare per la registrazione), http://www.curit.it/servtrust
( Servizi per gli Amministratori di Condominio operanti nella Regione
Lombardia), al sito http://www.curit.it/15419 (istruzioni per la
registrazione )e, infine, al sito http://www.curit.it/xowiki/download/file/Allegato+L+2009.pdf
( per scaricare il modulo per la registrazione) da utilizzare per
l'invio della comunicazione in questione.
(Ufficio
Tecnico A.N.AMM.I.)