OBBLIGO DI REGISTRAZIONE AL CURIT DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATI – REGIONE LOMBARDIA

 

L'obbligatorietà della iscrizione al Registro e delle comunicazioni al neo costituito Catasto degli impianti termici per la RegioneLombardia era già nota. La novità è che il 22 luglio 2009 è stato modificato il modulo necessario per provvedere alla registrazione ed alle comunicazioni. Il nuovo modulo è comparso sul sito Curit, agli indirizzi che saranno segnalati in calce a queste note ed al quale l’amministratore dovrà collegarsi per comunicare di essere il responsabile dell'impianto ai sensi dell’articolo nove, punto tre del D.Lgs. 192/05.
È opportuno chiarire che il nuovo modulo (scaricabile dal sito http://www.curit.it/xowiki/download/file/Allegato+L+2009.pdf) richiede di precisare se l’amministratore sia o non sia responsabile dell'impianto.
Pertanto, appare pressoché certo che la comunicazione debba essere effettuata dall’amministratore di condominio anche nel caso di nomina del terzo responsabile, e non soltanto nel caso di gestione diretta dell’impianto, come talvolta si era ritenuto.
La recente legge Regione Lombardia n. 10 del 29 giugno 2009 e la pubblicazione del nuovo modulo per le comunicazioni invitano ad attenzionare gli incombenti adempimenti imposti agli amministratori di condominio, per gli edifici che siano dotati di impianti termici centralizzati.
Per un approdondimento della materia si rimanda alla delibera di Giunta n. 8355 del 5/11/2008 e in particolare all'art. 16 "Amministratore di condominio - obblighi" - L’amministratore di condominio, in caso di impianto centralizzato è, a tutti gli effetti, a meno di nomina di un soggetto terzo, da considerarsi responsabile dell’impianto per l’esercizio e la manutenzione. Pertanto è tenuto a: 1) Trasmettere all’Ente locale competente la propria nomina di amministratore di condominio sottoscritta nell’arco di un mese solare entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta la sottoscrizione; al medesimo. Ente comunica, con la tempistica di cui sopra, le eventuali revoche o dimissioni dall’incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolari dell’impianto. Le comunicazioni di cui sopra devono avvenire mediante l’utilizzo dello schema “L” allegato alla dgr 5117/2007 e successive modifiche. Le suddette comunicazioni, oltre che nel formato cartaceo, devono essere trasmesse all’Ente locale competente, direttamente o attraverso le strutture dei CAIT presenti sul territorio, anche in via telematica tramite il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici; 2) far rispettare il periodo di riscaldamento previsto dalla normativa di settore; 3) far rispettare i limiti massimi ammessi inerenti la durata di attivazione dell’impianto e Le temperature d’esercizio negli ambienti previsti dalla normativa di settore; 4) inviare la dichiarazione di cui al precedente cap. 10, all’ Ente Locale competente.
Le comunicazioni relative alla nomina e revoca della qualifica amministratore di condominio devono essere trasmesse all’Ente locale competente, direttamente o attraverso le strutture dei CAIT presenti sul territorio, anche in via telematica attraverso il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, previa registrazione in qualità di amministratore di condominio. Anche nel caso in cui la responsabilità dell’impianto viene assegnata ad un terzo deve essere trasmessa l’assunzione del ruolo di amministratore di condominio, indicando di non essere responsabile dell’impianto e il soggetto che assume tale responsabilità.
Al fine di armonizzare i dati presenti sul Catasto Unico Regionale Impianti Termici, entro il 30 settembre 2009, termine così ad oggi prorogato, i soggetti incaricati del ruolo di Amministratore di condominio sono tenuti a comunicare al Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, (CURIT), anche la titolarità dei contratti in essere.Al fine di comunicare all’Ente competente l’avvenuta nomina, revoca e/o dimissioni della qualifica diamministratore di condominio, si utilizza lo schema “L”, allegato alla dgr 5117/2007 e successive modifiche.
Si precisa, altresì, che con la L. regione Lombardia n. 10 del 29/06/2009 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale" art. 1 lett. d) dopo il co. I° dell'art. 27 della L. regionale n. 24/2006 "Norma per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute dell'ambiente in materia di certificazione energetica, è stato aggiunto il comma 1bis "L’amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato che, entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai fini dell’istituzione e gestione del catasto degli impianti termici, omette di comunicare la propria nomina al comune o alla provincia, sulla base della competenze previste rispettivamente dagli articoli 27, comma 1 lettera d e 28 comma 1 lettera c ,della l.r. 26/2003, incorre nella sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00
Fermo quanto sopra, si rimanda al sito http://www.curit.it/ (per la home page del sito da utilizzare per la registrazione), http://www.curit.it/servtrust ( Servizi per gli Amministratori di Condominio operanti nella Regione Lombardia), al sito http://www.curit.it/15419 (istruzioni per la registrazione )e, infine, al sito http://www.curit.it/xowiki/download/file/Allegato+L+2009.pdf ( per scaricare il modulo per la registrazione) da utilizzare per l'invio della comunicazione in questione.

(Ufficio Tecnico A.N.AMM.I.)