IL RAVVEDIMENTO OPEROSO DIVENTA MENO CARO
Roma, 03.12.2008
Secondo quanto disposto dall’art. 16 del D.L. 185/2008, il testo dell’art. 13 del D.Lgs n. 482/1997 viene modificato in favore del contribuente che intende spontaneamente rimediare a inadempimenti di natura tributaria, a patto che i detti inadempimenti non siano stati già constatati.
Fermo restando quanto finora noto in relazione all’applicazione degli interessi legali, in caso di ritardato versamento di imposte o ritenute, se questo viene sanato entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione scende da 1/8 ad 1/12 con la conseguenza che la percentuale da applicare non sarà più quella del 3,75% ma quella del 2,5%. In caso di ritardo superiore a 30 giorni, se il versamento avviene entro il termine fissato per la scadenza della presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui non è stato osservato l’adempimento, la sanzione scende da 1/5 a 1/10, e cioè dal 6% al 3%.
Lo
“sconto” sul ravvedimento riguarda anche gli adempimenti dichiarativi: nel
caso in cui una dichiarazione (770, UNICO, IRAP) venga inviata oltre la scadenza
del termine ma non oltre il 90° giorno, la sanzione scende da 1/8 a 1/12 del
minimo, praticamente l’importo da pagare per la regolarizzazione scenderà da
La disposizione è in vigore dal 29.11.2008.