BED & BREAKFAST IN CONDOMINIO: ANCHE IN LOMBARDIA E’ CONSENTITO!

Il Tar Lombardia censura la sentenza della Corte Costituzionale n. 369/2008

La legge regione Lombardia del 16/07/07 n. 15 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo, alla sez. V Bed & breakfast all’art. 45, punto 1) precisa che “è denominato Bed & breakfast l’attività di carattere saltuario svolta da privati che utilizzano parte della loro abitazione di residenza per offrire un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione”.

Il punto 4) del succitato articolo specifica che “l’attività è esercitata in case unifamiliari o, previa approvazione dell’assemblea dei condomini, in unità condominiali” precisando, altresì, “che comunque, l’esercizio dell’attività non determina il cambio della destinazione d’uso dell’immobile”.

Con sentenza 14 novembre 2008 n. 369 La Corte Costituzionale ha definito costituzionalmente illegittimo il testo dell’art. 45 comma IV e, nello specifico, l’esercizio dell’attività di Bed & breakfast subordinata al consenso favorevole dell’assemblea di condominio. La Corte Costituzionale ha, in più occasioni, sancito il principio che, nelle materie di competenza regionale residuale o concorrente, la regolamentazione statale, pone un limite volto ad evitare che la norma regionale incida su un principio di ordinamento civile. Questa Corte ha, altresì, precisato che l’esigenza  di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che, nell’ambito dell’ordinamento civile, disciplinano i rapporti giuridici fra privati deve ritenersi una esplicazione del principio costituzionale di eguaglianza. La norma è stata censurata in quanto prevedendo l’obbligo dell’approvazione dell’assemblea per l’esercizio di attività non comportante mutamento di destinazione d’uso dell’immobile, si viene a ledere il disposto dell’art. 117, II° co., lett. l) della Costituzione in quanto andrebbe ad ingerirsi nella disciplina di rapporti condomini tra privati. In secondo luogo, perché essa disciplinerebbe la predetta attività in modo ingiustificatamente difforme rispetto alla corrispondente disciplina dell’attività di affittacamere, per la quale non è prescritta analoga autorizzazione condominiale.

La norma censurata incide direttamente sul rapporto civilistico tra condominii e condomino, disciplinando la materia condominiale, in modo difforme e più severo rispetto gli artt. 1135 e 1138 del codice civile.

I giudici amministrativi hanno accolto l’eccezione di costituzionalità avanzata dalla difesa della condomina che si era vista respingere la richiesta di apertura, perché priva dell’autorizzazione del condominio ritenendo che la Regione non ha competenza per prevedere adempimenti diversi e più restrittivi, come nel caso specifico, rispetto a quelli stabiliti dal codice. In particolare “l’assemblea di condominio non può essere dotata di poteri superiori a quelli fissati dal codice civile”, codice che stabilisce che “il condominio non può limitare la sfera della proprietà dei singoli condomini a meno che non si tratti di limitazione già previste nei regolamenti dello stesso condominio” e accettate al momento dell’acquisto della casa.