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BED
& BREAKFAST IN CONDOMINIO: ANCHE IN LOMBARDIA E’ CONSENTITO!
Il
Tar Lombardia censura la sentenza della Corte Costituzionale n. 369/2008
La
legge regione Lombardia del 16/07/07 n. 15 “Testo Unico delle leggi
regionali in materia di turismo, alla sez. V Bed & breakfast all’art. 45, punto 1) precisa che “è
denominato Bed & breakfast l’attività di carattere saltuario
svolta da privati che utilizzano parte della loro abitazione di
residenza per offrire un servizio a conduzione familiare di alloggio e
prima colazione”.
Il
punto 4) del succitato articolo specifica che
“l’attività è esercitata in case unifamiliari o, previa
approvazione dell’assemblea dei condomini, in unità condominiali” precisando,
altresì, “che
comunque, l’esercizio dell’attività non determina il cambio della
destinazione d’uso dell’immobile”.
Con
sentenza 14 novembre 2008 n. 369
La Corte
Costituzionale
ha definito costituzionalmente illegittimo il testo dell’art. 45 comma
IV e, nello specifico, l’esercizio dell’attività di Bed &
breakfast subordinata al consenso favorevole dell’assemblea di
condominio.
La Corte
Costituzionale
ha, in più occasioni, sancito il principio che, nelle materie di
competenza regionale residuale o concorrente, la regolamentazione
statale, pone un limite volto ad evitare che la norma regionale incida
su un principio di ordinamento civile. Questa Corte ha, altresì,
precisato che l’esigenza
di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle
regole fondamentali di diritto che, nell’ambito dell’ordinamento
civile, disciplinano i rapporti giuridici fra privati deve ritenersi una
esplicazione del principio costituzionale di eguaglianza. La norma è
stata censurata in quanto prevedendo l’obbligo dell’approvazione
dell’assemblea per l’esercizio di attività non comportante
mutamento di destinazione d’uso dell’immobile, si viene a ledere il
disposto dell’art. 117, II° co., lett. l) della Costituzione in
quanto andrebbe ad ingerirsi nella disciplina di rapporti condomini tra
privati. In secondo luogo, perché essa disciplinerebbe la predetta
attività in modo ingiustificatamente difforme rispetto alla
corrispondente disciplina dell’attività di affittacamere, per la
quale non è prescritta analoga autorizzazione condominiale.
La
norma censurata incide direttamente sul rapporto civilistico tra
condominii e condomino, disciplinando la materia condominiale, in modo
difforme e più severo rispetto gli artt. 1135 e 1138 del codice civile.
I
giudici amministrativi hanno accolto l’eccezione di costituzionalità
avanzata dalla difesa della condomina che si era vista respingere la
richiesta di apertura, perché priva dell’autorizzazione del
condominio ritenendo che
la Regione
non ha competenza per prevedere adempimenti diversi e più restrittivi,
come nel caso specifico, rispetto a quelli stabiliti dal codice. In
particolare “l’assemblea di condominio non può essere dotata di
poteri superiori a quelli fissati dal codice civile”, codice che
stabilisce che “il condominio non può limitare la sfera della
proprietà dei singoli condomini a meno che non si tratti di limitazione
già previste nei regolamenti dello stesso condominio” e accettate al
momento dell’acquisto della casa.
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