L’ADESCAMENTO VIA CITOFONO: LA PROSTITUZIONE DA GESTIRE “INTRA-MOENIA”?

 

Corsi e ricorsi storici …. già nel 2003 con il disegno di legge n. 3826 si è cercato di introdurre alla legge 75/1958, la cosiddetta "Legge Merlin", novità che modificano in senso sostanziale il nostro modo quotidiano di porci di fronte al fenomeno della prostituzione, non più come reato ma inteso al pari di una qualsiasi altra attività professionale.

Quel disegno non fu allora convertito in legge e ora ci si riprova….se le Camere approveranno il disegno di legge varato ieri dal Consiglio dei ministri, la prostituzione all'aperto diventerà reato. Dopo più di un tentativo, la proposta del ministro delle Pari opportunità è stata condivisa e la prostituzione «in luogo pubblico o aperto al pubblico» sarà punita con arresto (da cinque a quindici giorni) e ammenda (da 200 a 3mila euro). Stesse sanzioni per i clienti.

Il testo governativo appare categorico, via la prostituzione dalle strade, si alla prostituzione negli appartamenti con l’eliminazione del reato di favoreggiamento per chi si prostituisce in casa, affitta le case alle prostitute che le usano per la loro attività.

Il regolamento condominiale di un edificio, ammesso che esista, atteso che nei condominii con meno di dieci proprietari il documento non è obbligatorio, può avere carattere contrattuale o assembleare. 
Nel primo caso il regolamento oltrechè disciplinare l’uso delle cose comuni può limitare i diritti dei proprietari anche sulle proprietà esclusive, ad esempio vietare l’uso dell’appartamento a sedi di partito, scuole di ballo e danza, ecc.. Se invece il regolamento è assembleare, ovvero approvato dall’assemblea, non possono essere inserite, nel documento, limitazioni all’uso della cosa privata.

E’ del tutto evidente che il postulato della proposta di legge tende invece a far inserire tale divieto che, se non accettato da una sola parte di proprietari, non potrà mai avere efficacia per i contrari.

Unica difesa sarà quella di inserire nel regolamento condominiale, una apposita clausola, da approvarsi all’unanimità di una assemblea totalitaria. Nei nuovi contratti di locazione sarà sufficiente inserire un patto che ponga il “divieto di esercizio della prostituzione in qualsiasi forma, nonché di attività connesse”, pena la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art 1456 c.c.

 

Roma 24.09.2008

 

(Ufficio Legale A.N.AMM.I.)

Ufficio Legale A.N.AMM.I.