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L'A.N.AMM.I.
PROPONE LA SENTENZA Cass. n. 25766/10 "L'art. 1130 c.c. , n.4 deve essere interpretato estensivamente nel senso che l'amministratore del condominio non solo è legittimato a compiere gli atti conservativi necessari a evitare pregiudizi alle parti comuni, ma può compiere anche atti per la salvaguardia dei diritti concernenti le stesse parti comuni delle quali ha la gestione. Di conseguenza, come egli può locare un bene condominiale, così può pretendere il pagamento dei canoni e agire per il recupero degli stessi ove dovuti, l'importo dei quali verrà attribuito ai condomini secondo i millesimi di proprietà di ciascuno. Ciò non esclude che ciascun condomino possa provvedervi direttamente, in quanto si tratta di un potere concorrente e non necessario".
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