L’AMMINISTRATORE E IL NUOVO T.U. SULLA SICUREZZA

 

Entro il 29 luglio 2008, la Valutazione dei Rischi nei luoghi di lavoro dovrà essere eseguita alla luce di quanto previsto dal nuovo testo unico per la sicurezza.

Il datore di lavoro, nel caso del condominio, l’amministratore, nell'effettuare la Valutazione oltre a verificare i rischi riguardanti le attrezzature di lavoro, le sostanze o i preparati chimici impiegati, la sistemazione dei luoghi di lavoro, dovrà tener conto anche dei rischi collegati allo stress "lavoro-correlato" secondo l’accordo europeo dell’8 ottobre 2004.

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve avere data certa (1) (art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2008);essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la Valutazione stessa (art. 29, comma 4, D.Lgs. 81/2008);essere consegnato al Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza quand’egli dovesse farne richiesta per l’espletamento delle proprie funzioni (art. 50, comma 4 D.Lgs. 81/2008).

La legge relativa alla sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro (D. lgs.626/94), si applica a tutte le attività dove c'è almeno un dipendente (portiere) e/o dove operano manutentori in genere (elettricista, giardiniere, ditta delle pulizie ecc.), quindi anche nei condominii.

Il Condominio, praticamente, deve individuare i rischi e i pericoli presenti in tutta la sua struttura; elaborare un apposito Documento, appunto, di Valutazione Rischi (DVV); nominare un Responsabile della Sicurezza (RSSP); Rendere edotti tutti i Fornitori che dovessero svolgere la propria attività nel Condominio (l'impresa di Pulizia scale, la Ditta che deve ristrutturare il Fabbricato, ecc...) circa tali rischi rilevati attraverso la consegna del DVV; Predisporre un piano sanitario.

Per mancata applicazione della legge, l’amministratore è responsabile e le sanzioni, a suo carico, sia in ambito civile che penale, sono assai gravose.

 

Ufficio Tecnico A.N.AMM.I.