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SICUREZZA
SUL LAVORO: DURC OBBLIGATORIO NEI LAVORI PRIVATI NUOVO
TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORI Entra oggi, 15 maggio, in vigore il Decreto
Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il nuovo Testo Unico in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro. Il Titolo IV (artt. da L’articolo 90 fissa gli obblighi del committente o del
responsabile dei lavori, stabilendo che siano previste nel progetto
la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere
simultaneamente o successivamente tra loro, affinché l’esecuzione
dei lavori si svolga in condizioni di sicurezza. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese,
anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di
coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori,
contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione,
designa il coordinatore per la progettazione. Tale obbligo non si
applica in caso di lavori privati non soggetti a permesso di
costruire. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso
di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, deve: - chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo e una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai dipendenti. Nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire la dichiarazione dell’organico annuo può essere sostituita dal DURC; - trasmettere all’amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori e la documentazione. Tale obbligo sussiste anche per i lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, e per i lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. L’assenza del DURC, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, comporta la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo. Anche
l’assenza del piano di sicurezza e di coordinamento del fascicolo
con le informazioni per prevenzione e protezione dai rischi comporta
la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo, e tale
inadempienza viene comunicata dall’organo di vigilanza
all’amministrazione concedente. Roma, 15/05/2008 |
| Ufficio Tecnico A.N.AMM.I. |