Applicazione del
D.p.r. 462/2001: un’opportunità professionale per gli operatori del
settore.
A
distanza di quattro anni dell’entrata in vigore del Decreto Numero 462/2001 non
tutte le disposizioni risultano completamente adottate; questo è vero
soprattutto per alcuni settori che sembrano marginali rispetto all’ambito di
applicazione della legge ma che sono invece assolutamente importanti per la
sicurezza delle nostre attività quotidiane.
Dal
23/01/2002, il Decreto ha disciplinato: gli impianti elettrici di messa a terra,
gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione, gli impianti di
protezione contro le scariche atmosferiche nell’ambito dei luoghi di lavoro definendo le procedure
per la prima messa in esercizio degli impianti e per le successive visite
periodiche.
Per
la messa in esercizio degli impianti, viene ribadita la centralità
dell’installatore che, con l’emissione della “Dichiarazione di Conformità”
(introdotta dalla Legge 46/90) si responsabilizza sulla esecuzione a regola
dell’arte dell’impianto; è infatti sufficiente l’inoltro della dichiarazione
all’ISPESL e all’ASL/ARPA da parte del datore di lavoro per mettere in esercizio
l’impianto. Solo per i luoghi con pericolo di esplosione, la messa in esercizio
è invece subordinata all’omologazione ASL/ARPA che effettuano la prima verifica
sulla conformità alla normativa vigente.
Assolutamente
importante è poi la disposizione della Verifica Periodica introdotta dallo
stesso Decreto. In sostanza, l’impianto deve nascere corretto ma deve essere
mantenuto a norma anche a distanza di tempo: questo requisito deve essere
controllato ufficialmente con le verifiche periodiche biennali/quinquennali
eseguite da soggetti abilitati. I soggetti abilitati a queste verifiche sono
chiaramente identificati con gli Organismi Notificati e con le
ASL/ARPA.
Le
disposizioni del legislatore in questo campo sono quindi prive di dubbi: gli
impianti elettrici sopra indicati debbono essere costruiti a norma, mantenuti
nel tempo e verificati periodicamente – chiaro è l’oggetto – chiara è la
tempistica per quanto sopra – chiari sono i responsabili per ogni fase della
procedura.
La
necessità di fornire maggiori garanzie di sicurezza nell’esercizio degli
impianti elettrici è stata avvertita da tempo dal Legislatore con l’emissione di
specifiche norme. Già la Legge 46 dal
1990 chiariva le responsabilità degli operatori del settore impiantistico
con particolare riferimento agli impianti negli ambienti residenziali da sempre ritenuti a
disposizione di soggetti più deboli e quindi a maggio rischio di
infortunio.
In
effetti gli impianti in edifici industriali e commerciali avevano storicamente
avuto maggiore attenzione sia nell’esecuzione che nella manutenzione mentre gli
impianti “domestici” si prestavano e tuttora si prestano più facilmente a
manomissioni ed ad un decadimento della sicurezza nel tempo; d’altra parte è
risaputa la notevole rilevanza degli infortuni in ambito domestico che sono
pari, per gravità, agli incidenti stradali.
Volendo
accennare all’aspetto tecnico del problema, vale la pena ricordare che l’impianto di terra ha la funzione di
disperdere le correnti nel terreno circostante l’edificio, quella corrente di
guasto che potrebbe provocare anche la folgorazione di chi entrasse in contatto
con un massa metallica accidentalmente in tensione (carcassa di un
elettrodomestico, rubinetteria ed altro). Per garantire la completa sicurezza
l’impianto di terra deve essere anche coordinato con un adeguato interruttore differenziale che rileva
l’anomalia ed interrompe il circuito elettrico mettendolo in
sicurezza.
Proprio
perché il corretto funzionamento dell’impianto elettrico è fondamentale per la
sicurezza degli utenti, anche il suo periodico controllo rientra a termini di
legge nei doveri del titolare degli ambienti di lavoro. E’ peraltro ragionevole
che ogni Proprietario e/o legale rappresentante di ambienti, qualunque sia la
loro destinazione d’uso, si preoccupi con responsabilità dell’efficienza e della
sicurezza nel tempo dei suoi impianti affidandone il controllo ad un Organismo
Notificato che emettendo un regolare verbale della Verifica effettuata, si
assume in proprio la responsabilità della sicurezza
dell’impianto.
E’
opportuno, in questa sede, rilevare la peculiarità del Condominio che, pur essendo luogo
tipicamente residenziale e quindi soggetto alla L. 46/90, è stato più volte
considerato dalla Giurisprudenza anche come luogo di lavoro, soprattutto se sono
presenti lavoratori dipendenti diretti come il portiere o attività professionali
e commerciali. Si configura quindi l’obbligatorietà anche della verifica
periodica dell’impianto di messa a terra secondo il DPR 462/2001.
Va
inoltre rilevato che il Condominio è
comunque un posto di lavoro nelle sue parti comuni, per chi vi accede
periodicamente (es. addetti alle pulizie) o per chi si occupa anche
saltuariamente di manutenzione (ascensorista) o per gli addetti a specifici
interventi (es. giardinieri,lavoratori edili ed altri) ed in questo caso
l’amministratore si configura come il Committente assumendone le relative
responsabilità secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 626/94 (bedi art. 7).
E’
proprio nel settore dei condomini che si rileva una delle più ampie zone
lacunose nell’applicazione del D.p.r. 462/2001, vuoi forse per una erronea
restrittiva interpretazione o vuoi forse più realisticamente per una non
conoscenza dell’applicabilità della norma (chiarita peraltro con apposita Circolare da parte del competente
Ministero delle Attività Produttive – circ. 10723 del 25.12.2005 che ha definito
l’obbligatorietà delle verifiche anche quando le prestazioni lavorative siano
saltuarie e/o fornite a vario titolo – la risposta del Ministero è un chiaro
monito per chi amministra condomini) e delle pesanti conseguenze in caso di
evento fortuito. Non possiamo infatti dimenticare che esiste una ampia casistica
di gestori meno strutturati (ad esempio incaricati non professionisti che
amministrano il solo condominio dove abitano) ed è quindi con riferimento a questi
casi più esposti ma, comunque riferendosi anche alla realtà più generale, che
vale sottolineare quanto sia opportuno che ogni Amministratore acquisisca
perfetta conoscenza dei propri obblighi e sia sollecitato anche dagli addetti
del settore a provvedere ad ottemperare a quanto previsto e ribadito dalla Norme
in questo campo.
Quanto
sopra è fondamentale sia nell’interesse e per la sicurezza dei possibili
utilizzatori ed anche per potersi cautelare a fronte di responsabilità nella
malaugurata ipotesi di un possibile incidente che, nel caso di uso di corrente
elettrica, risulta spesso carico di gravi conseguenze pur a fronte della sua
imprevedibilità.
La
verifica dell’impianto elettrico
(dell’impianto di terra e dell’eventuale impianto di protezione contro le
scariche atmosferiche) deve quindi diventare una costante al pari di altre
verifiche, come esempio quella dell’ascensore, che sono ormai opportunamente
entrate nella prassi corrente dei nostri ambienti residenziali e che ci debbono
consentire di vivere in un ambiente sempre più privo di rischi, soprattutto con
riguardo a quelli più conosciuti ed eliminabili.