LA SICUREZZA ELETTRICA IN CONDOMINIO

 

Applicazione del D.p.r. 462/2001: un’opportunità professionale per gli operatori del settore.

 

A distanza di quattro anni dell’entrata in vigore del Decreto Numero 462/2001 non tutte le disposizioni risultano completamente adottate; questo è vero soprattutto per alcuni settori che sembrano marginali rispetto all’ambito di applicazione della legge ma che sono invece assolutamente importanti per la sicurezza delle nostre attività quotidiane.

Dal 23/01/2002, il Decreto ha disciplinato: gli impianti elettrici di messa a terra, gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione, gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nell’ambito dei luoghi di lavoro definendo le procedure per la prima messa in esercizio degli impianti e per le successive visite periodiche.

Per la messa in esercizio degli impianti, viene ribadita la centralità dell’installatore che, con l’emissione della “Dichiarazione di Conformità” (introdotta dalla Legge 46/90) si responsabilizza sulla esecuzione a regola dell’arte dell’impianto; è infatti sufficiente l’inoltro della dichiarazione all’ISPESL e all’ASL/ARPA da parte del datore di lavoro per mettere in esercizio l’impianto. Solo per i luoghi con pericolo di esplosione, la messa in esercizio è invece subordinata all’omologazione ASL/ARPA che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente.

Assolutamente importante è poi la disposizione della Verifica Periodica introdotta dallo stesso Decreto. In sostanza, l’impianto deve nascere corretto ma deve essere mantenuto a norma anche a distanza di tempo: questo requisito deve essere controllato ufficialmente con le verifiche periodiche biennali/quinquennali eseguite da soggetti abilitati. I soggetti abilitati a queste verifiche sono chiaramente identificati con gli Organismi Notificati e con le ASL/ARPA.

Le disposizioni del legislatore in questo campo sono quindi prive di dubbi: gli impianti elettrici sopra indicati debbono essere costruiti a norma, mantenuti nel tempo e verificati periodicamente – chiaro è l’oggetto – chiara è la tempistica per quanto sopra – chiari sono i responsabili per ogni fase della procedura.

La necessità di fornire maggiori garanzie di sicurezza nell’esercizio degli impianti elettrici è stata avvertita da tempo dal Legislatore con l’emissione di specifiche norme. Già la Legge 46 dal 1990 chiariva le responsabilità degli operatori del settore impiantistico con particolare riferimento agli impianti negli ambienti residenziali da sempre ritenuti a disposizione di soggetti più deboli e quindi a maggio rischio di infortunio.

In effetti gli impianti in edifici industriali e commerciali avevano storicamente avuto maggiore attenzione sia nell’esecuzione che nella manutenzione mentre gli impianti “domestici” si prestavano e tuttora si prestano più facilmente a manomissioni ed ad un decadimento della sicurezza nel tempo; d’altra parte è risaputa la notevole rilevanza degli infortuni in ambito domestico che sono pari, per gravità, agli incidenti stradali.

 

Volendo accennare all’aspetto tecnico del problema, vale la pena ricordare che l’impianto di terra ha la funzione di disperdere le correnti nel terreno circostante l’edificio, quella corrente di guasto che potrebbe provocare anche la folgorazione di chi entrasse in contatto con un massa metallica accidentalmente in tensione (carcassa di un elettrodomestico, rubinetteria ed altro). Per garantire la completa sicurezza l’impianto di terra deve essere anche coordinato con un adeguato interruttore differenziale che rileva l’anomalia ed interrompe il circuito elettrico mettendolo in sicurezza.

Proprio perché il corretto funzionamento dell’impianto elettrico è fondamentale per la sicurezza degli utenti, anche il suo periodico controllo rientra a termini di legge nei doveri del titolare degli ambienti di lavoro. E’ peraltro ragionevole che ogni Proprietario e/o legale rappresentante di ambienti, qualunque sia la loro destinazione d’uso, si preoccupi con responsabilità dell’efficienza e della sicurezza nel tempo dei suoi impianti affidandone il controllo ad un Organismo Notificato che emettendo un regolare verbale della Verifica effettuata, si assume in proprio la responsabilità della sicurezza dell’impianto.

E’ opportuno, in questa sede, rilevare la peculiarità del Condominio che, pur essendo luogo tipicamente residenziale e quindi soggetto alla L. 46/90, è stato più volte considerato dalla Giurisprudenza anche come luogo di lavoro, soprattutto se sono presenti lavoratori dipendenti diretti come il portiere o attività professionali e commerciali. Si configura quindi l’obbligatorietà anche della verifica periodica dell’impianto di messa a terra secondo il DPR 462/2001.

Va inoltre rilevato che il Condominio è comunque un posto di lavoro nelle sue parti comuni, per chi vi accede periodicamente (es. addetti alle pulizie) o per chi si occupa anche saltuariamente di manutenzione (ascensorista) o per gli addetti a specifici interventi (es. giardinieri,lavoratori edili ed altri) ed in questo caso l’amministratore si configura come il Committente assumendone le relative responsabilità secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 626/94 (bedi art. 7).

E’ proprio nel settore dei condomini che si rileva una delle più ampie zone lacunose nell’applicazione del D.p.r. 462/2001, vuoi forse per una erronea restrittiva interpretazione o vuoi forse più realisticamente per una non conoscenza dell’applicabilità della norma (chiarita peraltro con apposita Circolare da parte del competente Ministero delle Attività Produttive – circ. 10723 del 25.12.2005 che ha definito l’obbligatorietà delle verifiche anche quando le prestazioni lavorative siano saltuarie e/o fornite a vario titolo – la risposta del Ministero è un chiaro monito per chi amministra condomini) e delle pesanti conseguenze in caso di evento fortuito. Non possiamo infatti dimenticare che esiste una ampia casistica di gestori meno strutturati (ad esempio incaricati non professionisti che amministrano il solo condominio dove abitano)  ed è quindi con riferimento a questi casi più esposti ma, comunque riferendosi anche alla realtà più generale, che vale sottolineare quanto sia opportuno che ogni Amministratore acquisisca perfetta conoscenza dei propri obblighi e sia sollecitato anche dagli addetti del settore a provvedere ad ottemperare a quanto previsto e ribadito dalla Norme in questo campo.

Quanto sopra è fondamentale sia nell’interesse e per la sicurezza dei possibili utilizzatori ed anche per potersi cautelare a fronte di responsabilità nella malaugurata ipotesi di un possibile incidente che, nel caso di uso di corrente elettrica, risulta spesso carico di gravi conseguenze pur a fronte della sua imprevedibilità.

La verifica dell’impianto elettrico (dell’impianto di terra e dell’eventuale impianto di protezione contro le scariche atmosferiche) deve quindi diventare una costante al pari di altre verifiche, come esempio quella dell’ascensore, che sono ormai opportunamente entrate nella prassi corrente dei nostri ambienti residenziali e che ci debbono consentire di vivere in un ambiente sempre più privo di rischi, soprattutto con riguardo a quelli più conosciuti ed eliminabili.