A.N.AMM.I.

La più grande Associazione di amministratori di condominio in Italia

CERTIFICAZIONE ISO 9001

L'A.N.AMM.I. è la prima associazione di amministratori in Europa a vantare l'ottenimento della certificazione UNI EN ISO 9001:2015

Il nuovo sistema organizzativo, che si basa su una corretta individuazione e gestione dei rischi, vuole migliorare i servizi forniti agli amministratori di condominio iscritti, rendendo più efficace anche l’attività che l’associazione effettua nei confronti di tutti i suoi interlocutori esterni, come la pubblica amministrazione.

CHI SIAMO

Associazione Nazional-europea AMMinistratori d'Immobili,

è una associazione di categoria, senza fine di lucro, con sedi provinciali e zonali, operativamente autonome, dislocate su tutto il territorio nazionale, la prima associazione di amministratori in Europa a vantare l’ottenimento della certificazione UNI EN ISO 9001.

Anammi
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La normativa in tema di condominio richiede, obbligatoriamente, a colui che intenda svolgere questa attività professionale, “un corso di formazione iniziale e attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale (art. 71 bis disp. att. c.c.)”, attività che l’A.N.AMM.I. svolge da sempre.

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Già iscritta dal 2010

all’Elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate tenuto presso il Ministero della Giustizia, ai sensi del D.Lgs. n. 206/2007, l’A.N.AMM.I. è anche presente nell’Elenco delle Associazioni rappresentative delle professioni, alla sezione “Associazioni che rilasciano l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci” (L. n. 4/13) tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

L’A.N.AMM.I. fa, altresì, parte della Consulta Nazionale delle Associazioni di Amministratori di Condominio.

FILOSOFIA

Una filosofia basata sull'eccellenza, trasparenza e responsabilità.

La nostra filosofia si basa sull’eccellenza professionale e sull’etica nell’amministrazione condominiale, promuovendo la formazione continua come chiave per un servizio di qualità.

obiettivo

Eleviamo gli standard professionali, attraverso una formazione continua.

Ci impegniamo a fornire corsi e consulenze che potenzino le competenze degli amministratori di condominio, contribuendo a una gestione trasparente, efficiente e in sintonia con le esigenze degli associati.

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Una professione esercitata
ai sensi della Legge n.4/2013

ATTO COSTITUTIVO

STATUTO A.N.AMM.I

CODICE DEONTOLOGICO

ORGANI ASSOCIATIVI

REQUISITI ADESIONE

LISTA SOCI

Sportello per il
cittadino-consumatore

L. n. 4/2013 art.2, co. 4

Ai sensi dell’art. 2, co. 4 della L. 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), A.N.AMM.I., ha attivato uno sportello di riferimento per il cittadino-consumatore sportello.anammi@anammi.it, presso il quale i richiedenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo, di cui Dlgs. n. 206/05, e ottenere informazioni concernenti l’attività professionale in generale e agli standard qualitativi che A.N.AMM.I., richiede ai propri iscritti.

I contenuti inviati su sportello.anammi@anammi.it potranno, a discrezione dell’A.N.AMM.I. essere portati a conoscenza dell’associato, per un corretto contraddittorio.

Organi Associativi A.N.AMM.I.

Assemblea Generale

Consiglio Direttivo Nazionale

Giuseppe Bica
Roberta Odoardi
Massimo Dodaro
Luca Di Fede
Erika Rita Di Felice
Francesco Bica

Presidente Nazionale

Giuseppe Bica

Collegio dei Probiviri

Ilario Balestro
Marco Calamai
Luciano Montemurro
Massimo Nigro

Requisiti adesione A.N.AMM.I.

I requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività professionale sono quelli indicati dal disposto dell’art. 71-bis disp. att. c.c. e, in particolare possono aderire coloro che hanno il godimento dei diritti civili, non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo a cinque anni; non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, non sono interdetti o inabilitati, il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari. Possono, altresì, aderire coloro che hanno conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado.