Polizza RC
Professionale

Gratuita per tutti i soci A.N.AMM.I.

SERVIZIO A.N.AMM.I.

Tutela la tua responsabilità civile professionale .

A.N.AMM.I. offre gratuitamente agli associati una polizza di Responsabilità Civile Professionale, conformemente al disposto dell’art 1129, 4° co. c.c..

Ormai da qualche anno i professionisti hanno dovuto confrontarsi con il mondo assicurativo stipulando una polizza di assicurazione sulla responsabilità civile professionale per “proteggersi” o tutelarsi da eventuali imprevisti cui possono andare incontro durante lo svolgimento del loro lavoro. Per alcune categorie la polizza RC professionale è obbligatoria, per altre, come gli amministratori di condominio, è sicuramente un valore aggiunto alla loro professionalità, una forma di tutela verso il professionista e nei confronti dell’utente amministrato.

Che cos'è?

La polizza RC professionale stipulata da A.N.AMM.I., gratuitamente, a favore di tutti i soci che ne facciano richiesta, è un’assicurazione per gli amministratori di condominio che consiste nella stipulazione di una polizza che permette al professionista di tutelarsi dalle reponsabilità civili e da richieste di risarcimento danni che dovessero pervenire in caso di negligenza. Per farne richiesta l’associato dovrà essere in possesso del requisito dell’aggiornamento professionale per l’anno in corso, effettuato con l’A.N.AMM.I., ai sensi del D.M. n. 140/14.

La polizza è gratuita e da attivare annualmente a cura del socio Professional.

Cosa prevede?

Per poter richiedere l’attivazione della polizza RC professionale erogata dall’A.N.AMM.I. del tutto gratuitamente, l’associato deve possedere i seguenti requisiti:

avendo assunto incarico dell’amministrazione di uno o più condominii;

(la qualifica Light, infatti, è riservata solo a chi non intende amministrare condominii ma ha piacere di approfondire le proprie conoscenze nella materia condominiale.);

per l’anno in corso, effettuato con l’A.N.AMM.I. ai sensi del D.M. n. 140/14 (sarà possibile anche anticipare la prenotazione al corso di aggiornamento, sempreché si effettui la verifica nel termine del 30/09 di ciascun anno).